Contributo ai genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità – Indicazioni operative

 

L’INPS, con circolare 10 marzo 2022, n. 39, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, introdotto dall’art. 1, commi 365 e 366, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

Con il decreto interministeriale del 12/10/2021, sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 1, commi 365 e 366, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Con la presente circolare, l’Inps fornisce  le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande.


Ambito di applicazione
La legge ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Ai fini che qui interessano, si intende per:
“nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
“genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
 “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).


Requisiti del soggetto richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sia residente in Italia;
b) disponga di un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, si calcola l’ISEE minorenni;
c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Relativamente a quanto previsto al punto d):
– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro;
– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano


Presentazione della domanda
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.


Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.


Gestione delle domande e verifica dei requisiti
Acquisita la domanda, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.


Misura del beneficio e modalità di erogazione
In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
– 300 euro mensili, nel caso di due figli;
– 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.
Il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda fino al 31 marzo 2022.


Decadenza e sospensione del beneficio
L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti richiesti, e in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:
– decesso del figlio;
– decesso del richiedente;
– decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del  contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

 

Premio di risultato per le imprese artigiane edili venete

 

Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, l’accordo regionale premio di risultato per i dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi edili ed affini del Veneto.

La disciplina sui premi di risultato si applica a tutte le imprese edili artigiane e PMI comunque applicanti il vigente CCNL Edilizia Artigiani e PMI e il relativo CIRL Veneto.
Le imprese che intendano individuare uno o più indicatori aziendali legati all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai fini del riconoscimento ai lavoratori di premi di risultato di ammontare variabile in relazione agli stessi parametri, dovranno inviare ai dipendenti una comunicazione (sulla base di quanto richiesto nell’allegato 1) con i seguenti elementi:
– il numero dei dipendenti;
– il periodo di riferimento (che dovrà risultare congruo ai fini dell’incremento degli indicatori individuati);
– gli indicatori al raggiungimento dei quali riconoscere il premio aziendale;
– l’ammontare del premio (che dovrà risultare variabile rispetto al risultato), la sua composizione e le modalità di corresponsione;
– l’importo del premio sarà corrisposto in misura proporzionale all’orario di lavoro del dipendente nel periodo di maturazione e conteggiato in 12 esimi dell’ammontare totale in caso di assunzione in corso del periodo di maturazione.
Il presente accordo ha validità a decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Danno alla salute da malattia professionale: la prova a carico del lavoratore

 


Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.


Veniva accolta in primo grado la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro ai fini dell’accertamento della responsabilità in capo alla stessa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall’essere stato addetto all’esecuzione di mansioni usuranti, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
Accogliendo l’appello della società la Corte, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda del dipendente.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, cassava la decisione di secondo grado che aveva erroneamente posto a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte della datrice di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche, evidenziando che il lavoratore, invece, era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro, tuttavia restava a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto.
Decidendo sul caso di specie la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, il solo onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e, una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova, spetterà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Corte di Cassazione, Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058).

 

Novità dal Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

 

Il Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), ha pubblicato un aggiornamento relativo alla presentazione per le domande per il 2021 e 2022.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, garantisce con decorrenza 1 gennaio 2022 le prestazioni di sostegno al reddito. La scadenza di presentazione per le domande retroattive di gennaio, febbraio e marzo 2022 viene indicata nel 31 marzo 2022.
E’ invece tassativa per le domande del 2021 la scadenza del 31 marzo 2022. Ooltre tale data la presentazione sarà comunque consentita e gestita secondo le vigenti modalità). La firma sull’accordo sindacale può essere successiva alla data d’inizio della sospensione.
Su www.fondofsba.it “il Sistema SINAWEB è in fase di adeguamento, pertanto nei prossimi giorni sarà data comunicazione circa l’effettiva possibilità di presentazione delle richieste”.
Tra le novità, FSBA ha stabilito che l’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, con durata pari ai giorni del mese, pertanto in caso di ulteriore necessità relativa ad un’altra mensilità dev’essere sottoscritto un nuovo accordo sindacale. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, anch’essa con suddivisone mensile.in pratica, quindi, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo.
L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande. In base alle modalità definite da ciascun Ente bilaterale regionale, in fase di stampa dell’accordo, il Sistema proporrà eventuale documentazione integrativa da compilare.


 

Istruzioni Inps sulla pensione anticipata

 


Si forniscono indicazioni sul diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.


La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 87, lett. a), L. n. 234/2021), nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” prevede che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.
Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra. Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Le disposizioni della legge di bilancio in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
– alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
– al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui;
– alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
– all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
– tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Dunque, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.


Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.
La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.
Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (Circolare Inps 8 marzo 2022, n. 38).