Sicurezza sociale, l’accordo tra Italia e Moldavia

 

Fornite le istruzioni in merito all’intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L’INAIL ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L’intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall’esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell’intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
– le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
– le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L’intesa prevede l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell’INAIL.

Esami medici

L’accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall’istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’istituzione competente dell’altro Stato.
Nel caso in cui l’esame medico venga effettuato anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all’istituzione dell’altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell’INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera. 

 

CCNL Servizi Funerari: aumenti dal 1° aprile 2024

 



Con la retribuzione di aprile, i nuovi minimi per i dipendenti del Settore


Con l’ipotesi di accordo del 7 febbraio 2023, le Parti sociali Utilitalia e Funzione Pubblica – Cgil, Fit-Cisl Uil-Trasporti-Uil hanno stabilito un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di 105,00 euro, erogato in tre rate.
La seconda tranche di aumenti dei minimi retributivi (30,00 euro), per i lavoratori del settore pompe funebri, è prevista dal 1° aprile 2024.
Di seguito, i nuovi valori dei minimi tabellari.



































































Livello Minimi Edr Totale
QS 3.195,75 10,33 3.206,08
Q 2.855,99 10,33 2.866,32
A1 2.521,55 10,33 2.531,88
A2 2.292,34 10,33 2.302,67
B1 2.119,70 10,33 2.130,03
B2 1.983,23 10,33 1.993,56
C1 1.846,83 10,33 1.857,16
C2 1.748,34 10,33 1.758,67
C3 1.695,35 10,33 1.705,68
D1 1.642,36 10,33 1.652,69
D2 1.551,43 10,33 1.561,76
D3 1.305,21 10,33 1.315,54

 

CIPL Edilizia Industria Vicenza: definito l’EVR per il 2024

 

Definito in misura pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020

 Lo scorso 27 marzo si sono incontrate Ance Vicenza- Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno Feneal-Uil Veneto Zona di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca-Cisl della Provincia di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive Fillea-Cgil  della Provincia di Vicenza per la determinazione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza relativamente all’anno 2024.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile vengono utilizzati, attribuendo a ciascuno un’incidenza ponderale del 25%, i seguenti quattro indicatori/parametri territoriali:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– ore denunciate alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
Le Parti hanno, pertanto,  proceduto, al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali e definito che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale è determinata dalle singole aziende all’esito della verifica, da effettuarsi entro il mese di maggio 2024, sulla base:
– delle ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, paragonando il valore medio del triennio di riferimento 2021 -2022 e 2023 e quello del triennio immediatamente precedente ( 2020-2021-2022);
– il volume d’affari IVA 2021-2022-2023 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente 2020-2021-2022.

 

Riaperta la procedura per i fringe benefit e le stock options

 

 Attiva la funzione per la ricezione dei flussi telematici delle somme corrisposte al dipendente cessato con diritto a pensione nel 2023 (INPS, messaggio 10 aprile 2024, n. 1436).

L’INPS torna a occuparsi di fringe benefit e stock options conferite ai dipendenti. Infatti, con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta per i soggetti percettori, cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni per l’invio, da parte dei datori di lavoro, dei relativi flussi telematici.

In particolare, nel messaggio citato sono state indicate le tempistiche da rispettare nell’invio telematico dei dati relativi ai lavoratori cessati con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta 2023 percettori di fringe benefit e stock option, fissando la data del 21 febbraio 2024 quale termine per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni, ai fini della emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dell’INPS.

Tuttavia, l’Istituto, preso atto delle istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con il messaggio in commento ha comunicato la riattivazione della funzione destinata alla ricezione dei dati.

Inoltre, l’INPS segnala anche che tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con l’indicazione nelle relative annotazioni circa l’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

 

Ebav Veneto: contributo impianti debitori

 

La scadenza del contributo è fissata per il 30 aprile 2024

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha reso noto il contributo per il consolidamento degli impianti debitori e operazioni a medio e lungo termine per le esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani che devono essere destinati al consolidamento delle passività a breve termine, alla ristrutturazione della garanzia debitoria, al riequilibrio finanziario e ai mutui chirografari, non per investimenti/acquisti. Gli importi finanziabili devono riguardare almeno un minimo di 30.000 euro per singola operazione. Come anno di competenza viene indicato l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento. Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno di competenza. Il contributo è fissato nella misura del 2% del credito/affido concesso con la garanzia Confidi, fino ad un massimo erogabile di 1.300 euro. La scadenza è fissata per il 30 aprile 2024. I contributi vengono erogati, di solito, entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul conto corrente. Il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale, l’aliquota attuale è del 4%.