Funzioni del preposto: la possibile attribuzione indebita

 

Fornite indicazioni in materia di legittimità della scelta organizzativa di individuare la figura tra lavoratori con limitata anzianità in apprendistato (INL, nota 18 luglio 2025, n. 6261).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare in commento congiunta tra l’INL medesimo e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.

Nel documento l’Ispettorato evidenzia innanzitutto che per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’articolo 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (articolo 37, comma 7 del citato decreto legislativo).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, sia il seguente articolo 28, comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il caso dell’apprendistato

Per quanto concerne la possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso,l’INL rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Pertanto, nei casi di interesse, gli organi di vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 19 già citato per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

 

CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo in tema di orario di lavoro

 



Previste novità anche in merito alla distribuzione delle prime 30 assunzioni degli 80 FTE


Il 17 luglio 2025, la Società Autostrade per l’Italia, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl hanno concordato di attribuire, ai dipendenti turnisti e non turnisti di ogni unità produttiva, una spettanza aggiuntiva di permessi che stabilisce una diversa organizzazione del lavoro.


Pertanto, per il personale non turnista delle due Direzioni Generali di Roma e Firenze, sono previste altre 4 giornate di chiusura collettiva a carico dell’azienda (1° agosto 2025, 22 agosto 2025, 29 dicembre 2025, 30 dicembre 2025). Qualora il dipendente non riesca a usufruire delle chiusure collettive, avrà comunque diritto alle ore di permesso spettanti e non fruite. 


Per il personale non turnista e turnista delle Direzioni di Tronco, sono state introdotte ulteriori 32 ore aggiuntive di permesso che confluiranno nella Banca Ore. 


Con riferimento all’immissione delle prime 30 assunzioni degli 80 FTE, la Direzione Aziendale ha comunicato il seguente piano di inserimenti: 










































































Accordo 80 FTE – Primi 30 FTE DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 TOT
Tecnico Tratta/Assistente Viabilità     1 1 1   1 1   5
ICT (Traffico) 1       1 1       3
Operatore Centro Radio Informativo           2       2
Operatore dell’Esercizio 3 4 2 3 2   2 2 2 20
30 FTE Totale Posizioni 4 4 3 4 4 3 3 3 2 30

 

CCNL Riscossione Tributi: la First-Cisl illustra le questioni in sospeso del rinnovo

 

Tanti sono ancora i nodi da sciogliere in tema di incentivi, sblocco delle risorse e mancate assunzioni

Il 17 luglio 2025 la First-Cisl, mediante comunicato stampa, ha illustrato le questioni rimaste in sospeso riguardanti il rinnovo del contratto dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal processo di statalizzazione. Ma, non solo. I nodi da sciogliere sono molteplici, tra cui le assunzioni che, dopo due anni dall’annuncio, come sottolinea il sindacato, non sono state ancora realizzate.

 

Da luglio 2024 si è avviata la procedura di assunzione a tempi indeterminato di 470 addetti riscossione, tuttavia, non si è ancora conclusa. Le mancate assunzioni generano problemi, inevitabilmente, anche sui trasferimenti e la relativa riorganizzazione del personale. 

 

Importanti sono anche gli incentivi per le attività delle funzioni tecniche che vengono svolte dal personale dell’Ente che, al momento, nonostante i fondi stanziati non sono stati erogati. 

Per scongiurare la corruzione e nell’ottica dell’armonizzazione, è stato favorito il fenomeno della turnazione mediante lo strumento del Job posting ma, secondo la First-Cisl, questa modalità sta generando malcontento e frustrazione. Innumerevoli sono state anche le proposte per lo sviluppo di carriera. 

L’obiettivo principale resta, dunque, è il rinnovo del contratto nazionale e di quello integrativo aziendale. 

 

CCNL Lapidei Industria: con l’adeguamento IPCA in arrivo nuovi minimi

 



Previsti aumenti retributivi, welfare e nuovi contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro


Le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme a Confindustria Marmomacchine e Anepla, hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2025, un verbale di accordo stabilendo quanto disposto nel verbale di riunione del 10 giugno 2025, circa gli incrementi retributivi tenendo conto dell’indice IPCA-NEI previsionale del prossimo triennio e dell’andamento dell’inflazione del triennio scorso. L’accordo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028.


 


Gli aumenti sono stati disposti sulla base di quanto definito nell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 come TEM. Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi pari a 80,00 euro al livello C, riparametrati sugli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027.

































































Livello Parametro Aumento 1.7.2025 Aumento 1.7.2026 Aumento 1.7.2027 Totale aumento
A Super 200 117,65 117,65 117,65 352,95
A 184 108,24 108,24 108,24 324,72
B 150 88,24 88,24 88,24 264,72
C Super 144 84,71 84,71 84,71 254,13
C 136 80,00 80,00 80,00 240,00
D 128 75,29 75,29 75,29 225,87
E 118 69,41 69,41 69,41 208,23
F 100 58,28 58,28 58,28 176,46

Di seguito, i minimi contrattuali conglobati (minimi tabellari mensili, indennità di contingenza mensile ed EDR)

































































Livello Parametro Minimo all’1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo1.7.2027
A Super 200 2.751,16 2.868,81 2.986,46 3.104,11
A 184 2.571,13 2.679,37 2.787,61 2.895,85
B 150 2.188,85 2.277,09 2.365,33 2.453,57
C Super 144 2.121,47 2.206,18 2.290,89 2.375,60
C 136 2.031,34 2.111,34 2.191,34 2.271,34
D 128 1.944,11 2.019,40 2.094,69 2.169,98
E 118 1.831,43 1.900,84 1.970,25 2.039,66
F 100 1.636,48 1.695,30 1.754,12 1.812,94

È prevista, inoltre, l’erogazione di strumenti di Welfare, in via del tutto eccezionale e solo per la vigenza contrattuale, ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione di seguito indicate del valore complessivo di 1.000,00 euro in 4 tranches:
250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.


 


I suddetti importi sono riproporzionati per i lavoratori part-time sulla base dell’orario di lavoro. Sono esclusi, invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di erogazione. Il welfare può essere erogato anche sotto forma di fringe benefits. Per accesso al trattamento pensionistico, le suddette somme vengono erogate integralmente alla cessazione del rapporto per quei lavoratori che risolvono il rapporto lavorativo entro il 30 novembre 2026.


 


L’accordo prevede anche miglioramenti normativi per i permessi per eventi e cause particolari, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere. Per quanto concerne, invece, la quota di contribuzione a carico dell’azienda alla previdenza complementare è così stabilita:
3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2026;
3,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2027;
3,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2028


 


Il contributo all’assistenza sanitaria integrativa Altea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari a 18,00 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza. 

 

Compartecipanti familiari e piccoli coloni: le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi 2025

 

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 16 luglio 2025, n. 11).

Con la precedente circolare n. 110/2025, l’INPS aveva già indicato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, le retribuzioni medie giornaliere ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2025, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. Ora con la circolare in commento, l’Istituto segnala che gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono stati aggiornati secondo i nuovi parametri stabiliti e sono indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare medesima (a eccezione, per la prestazione relativa alla tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare INPS n. 2/2025). Le retribuzioni di riferimento si applicano esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo classificati come compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a essere applicati i salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.

Le prestazioni relative a eventi indennizzabili con periodi di paga relativi al 2025, temporaneamente liquidate sulla base dei salari convenzionali 2024, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per le prestazioni economiche di maternità e paternità, che dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, l’importo applicabile per il 2025 è fissato a 65,19 euro.