CCNL Consorzi di Bonifica: siglato l’accordo per il rinnovo economico

 

L’accordo prevede aumenti retributivi da erogarsi a luglio 2025 e a gennaio 2026. Ulteriori novità in materia di classificazione del personale e congedi

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 22 maggio, che nella giornata del 21 maggio è stato siglato l’accordo di rinnovo relativo agli aspetti economici del CCNL Consorzi di Bonifica e del miglioramento fondiario relativo al biennio 2025-2026. L’accordo completa il percorso avviato con il precedente accordo del biennio 2023-2024.

 

Per quel che riguarda la parte economica, l’accordo prevede un aumento retributivo sul biennio del 5,2% in due tranches:
– la prima tranche del 3% sarà corrisposta dal 1° luglio 2025;
– la seconda tranche del 2,2% dal 1° gennaio 2026.

Le percentuali sopra indicate si aggiungono all’ulteriore 5,2% ottenuto nel biennio precedente, tant’è che l’aumento totale complessivo è pari al 10,4% per il quadriennio 2023-2026. 

Le altre novità sono relative alla classificazione degli operai, con l’introduzione di miglioramenti, l’ampliamento delle tutele per il personale avventizio a partire dal riconoscimento del 3° elemento per le ore di lavoro straordinario. Vengono ampliati anche i giorni di congedo per eventi e cause particolari; viene riconosciuto il congedo straordinario per matrimonio, oltre al riconoscimento di un premio di continuità di servizio per i lavoratori che nell’arco di 3 anni hanno lavorato almeno 450 giornate. 

 

CCNL Nolleggio Automezzi Anav: c’è il rinnovo

 

Previsto un aumento di 160,00 euro lordi al livello C2

Il 23 maggio è stato siglato dall’Associazione Anav e dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporto, Faisa Cisal, Ugl-Fna il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del noleggio automezzi con conducente sottoscritto il 6 ottobre 2022.

A livello economico, ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al personale in forza alla data di sottoscrizione viene riconosciuta la somma lorda pari a 600,00 euro lordi al livello C2 da riparametrare per gli altri livelli, con le retribuzione dei mesi di giugno 2025 e gennaio 2026.

Previsti, inoltre, aumenti pari a 160,00 euro lordi al livello C2 da riparametrare:

– 60,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2025;

– 100,00 euro con la retribuzione del mes edi agosto 2026.

Per quanto riguarda la parte normativa, le parti convengono di proseguire a partire dal prossimo settembre.

 

 

Comunicazioni di infortunio e denuncia: l’aggiornamento dei servizi online

 

Disponibile la versione aggiornata degli applicativi con l’informazione dell’evento lesivo in cantiere (INAIL, comunicato 23 maggio 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 23 maggio 2025 è presente negli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/comunicazione di infortunio il nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è finalizzato anche alla gestione della “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili prevista dal D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, di modifica dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, e disciplinata dal decreto ministeriale di attuazione n. 132/2024.

L’INAIL segnala anche che le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche, i manuali utente e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline sono disponibili ai seguenti percorsi:

– Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio
– Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio.

 

CCNL Ferrovie dello stato: previsto un aumento medio di 230,00 euro

 

Le OO.SS. hanno sottoscritto sia il rinnovo del contratto nazionale che quello aziendale

Dopo 18 mesi di trattative nei giorni scorsi sono state siglate tra Agens e le OO.SS. di settore l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità/Attività ferroviarie e con i vertici del Gruppo Fs Italiane l’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, entrambi scaduti il 31 Dicembre 2023. I contratti rinnovati, con scadenza al 31 dicembre 2026, hanno stabilito incrementi salariali e modifiche normative volte al miglioramento concreto delle condizioni di lavoro. 

Il nuovo contratto, affermano le OO.SS., riguarda oltre 90 mila lavoratori e lavoratrici, inclusi quelli impiegati nei servizi appaltati come ristorazione, pulizie, assistenza personale con ridotta mobilità e accompagnamento notturno. Dal punto di vista retributivo prevede un aumento medio di 230,00 euro mensili (su livello C1), da erogare in tre tranches tra giugno 2025 e giugno 2026. E’ inoltre prevista l’erogazione ad agosto 2025 un importo a titolo di Una tantum di 1000,00 euro per coprire il periodo di vacanza contrattuale e la rivalutazione di indennità fondamentali come turni, domenicali, trasferte e rimborsi pasto. Per i lavoratori degli appalti ferroviari, dall’anno 2026 è invece prevista l’introduzione di buoni pasto da 7,00 euro.

Dal punto di vista normativo sono previste novità anche in tema di sicurezza sul lavoro a partire dall’introduzione della figura del Rls di sito e dalla Stop Work Authority, che consente ai lavoratori di interrompere l’attività in caso di potenziale pericolo evitando sanzioni disciplinari.

ln relazione al contratto aziendale del Gruppo FS sono state introdotte misure che potenziano il welfare, la previdenza e la sanità, nonchè un accordo specifico per il recupero del premio di risultato relativo al 2024, stabilito in 950,00 euro e fissati anche gli importi per i premi dei due anni successivi pari a 1100,00 euro per il 2025 con erogazione nel 2026 e 1200,00 euro per il 2026 con erogazione nel 2027. Dal punto di vista retributivo sono state rivalutate alcune indennità. 

Entro il 20 giugno è previsto lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali.

 

Contratto di soccida: le implicazioni sulla gestione contributiva delle parti

 

Forniti chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione dell’istituto (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 94).

L’INPS, con la circolare in commento, ha fornito l’inquadramento degli effetti previdenziali derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida.

In particolare, tale contratto di cui agli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, in uso nel settore agricolo, è finalizzato alla gestione condivisa dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione di capitale e lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le specificità delle imprese zootecniche.

Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del D.Lgs. n. 102/2005.

In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.

Nella disciplina codicistica sono previste tre tipologie di soccida:

– la soccida semplice (articolo 2171 del Codice civile);

– la soccida parziaria (articolo 2182 del Codice civile);

– la soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186 del codice civile).

Inoltre, nella circolare viene anche descritta una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica, ovvero la soccida monetizzata.

L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

In particolare, la circolare fornisce criteri utili a definire:

– la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante;
– la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni contributive, da parte delle cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate.