CCNL Consorzi di Bonifica: sciolta la riserva posta all’ipotesi di accordo di rinnovo

 



Le Parti hanno diffuso le tabelle retributive per i dipendenti di settore


Il 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi Uil hanno comunicato l’approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 21 maggio 2025, per il rinnovo del contratto che interessa i dipendenti da Consorzi di bonifica. 


Per mezzo della stessa comunicazione, le OO.SS. hanno diffuso i nuovi importi delle retribuzioni, in considerazione degli aumenti retributivi previsti dal citato accordo in 2 tranches (rispettivamente pari al 3,0% da luglio 2025 e al 2,2% da gennaio 2026).


Si segnala che, a seguito di un errore di impostazione di calcolo contenuto nella precedente comunicazione di ratifica, SNEBI ha comunicato con circolare del 28 luglio 2025 le  corrette retribuzioni orarie degli operai avventizi della bonifica e del miglioramento fondiario (relativamente agli operai specializzati). 


Minimi per i dipendenti in servizio dal 15 luglio 2000



























































































































































AREA PAR. Aumenti 1.7.2025 Minimi 1.7.2025 Aumenti 1.1.2026 Minimi 1.1.2026 
D 100 43,44 1501,35 32,81 1534,16
104 45,18 1561,40 34,13 1595,53
107 46,48 1606,45 35,11 1641,56
115 49,96 1726,55 37,74 1764,28
116 50,39 1741,56 38,06 1779,63
112 48,66 1681,53 36,75 1718,28
C 127 55,17 1906,71 41,67 1948,39
118 51,26 1771,60 38,72 1810,32
B ex 5/1 132 57,35 1981,79 43,31 2025,10
B ex 5/2 128 55,61 1921,73 42,00 1963,73
B ex 4/1 132 57,35 1981,79 43,31 2025,10
B ex 4/2 128 55,61 1921,73 42,00 1963,73
 

A

157 68,21 2357,13 51,52 2408,64
134 58,21 2011,82 43,97 2055,79
159 69,07 2387,15 52,17 2439,32
135 58,65 2026,83 44,30 2071,13
184 79,94 2762,49 60,38 2822,87
170 73,85 2552,30 55,78 2608,08
160 69,51 2402,17 52,50 2454,67
 

 


Q


 

185 80,37 2777,50 60,71 2838,21
162 70,38 2432,19 53,16 2485,35
187 81,24 2807,53 61,36 2868,89
164 71,25 2462,22 53,82 2516,03

Minimi per i dipendenti in servizio al 15 luglio 2000



























































































































































AREA PAR. Aumenti 1.7.2025 Minimi 1.7.2025 Aumenti 1.1.2026 Minimi 1.1.2026 
D 100 43,44 1480,27 32,81 1513,09
104 45,18 1539,48 34,13 1573,61
107 46,48 1583,89 35,11 1619,00
115 49,96 1702,31 37,74 1740,05
116 50,39 1717,11 38,06 1755,18
112 48,66 1657,92 36,75 1694,67
C 127 55,17 1879,94 41,67 1921,62
118 51,26 1746,73 38,72 1785,45
B ex 5/1 132 57,35 1953,95 43,31 1997,27
B ex 5/2 128 55,61 1894,75 42,00 1936,75
B ex 4/1 132 57,35 1953,95 43,31 1997,27
B ex 4/2 128 55,61 1894,75 42,00 1936,75
 

A

157 68,21 2324,02 51,52 2375,54
134 58,21 1983,57 43,97 2027,54
159 69,07 2353,63 52,17 2405,80
135 58,65 1998,36 44,30 2042,66
184 79,94 2723,69 60,38 2784,07
170 73,85 2516,46 55,78 2572,24
160 69,51 2368,44 52,50 2420,94
 

 


Q


 

185 80,37 2738,51 60,71 2799,21
162 70,38 2398,04 53,16 2451,20
187 81,24 2768,11 61,36 2829,47
164 71,25 2427,65 53,82 2481,46

Retribuzioni orarie dal 1° luglio 2025 – Operai Avventizi
































Livello Minimi 3° elemento Totale
Operaio comune par. 100 9,12 2,78 11,90
Operaio comune par. 104 9,48 2,88 12,36
Operaio qualificato 9,76 2,97 12,73
Operaio specializzato 10,58 3,22 13,80
Operaio Par. 118 10,76 3,27 14,03

Retribuzioni orarie dal 1° gennaio 2026 – Operai Avventizi
































Livello Minimi 3° elemento Totale
Operaio comune par. 100 9,32 2,84 12,16
Operaio comune par. 104 9,69 2,95 12,64
Operaio qualificato 9,97 3,03 13,00
Operaio specializzato 10,81 3,29 14,10
Operaio Par. 118 10,99 3,34 14,33

 

CCNL Pulizia Piccola Industria: firmato l’accordo integrativo

 



Perfezionate le tabelle degli aumenti retributivi con la sistemazione degli arrotondamenti


Il 6 agosto 2025 Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno siglato l’accordo integrativo all’ipotesi di rinnovo del contratto di settore del 13 giugno 2025, contenente le tabelle degli aumenti retributivi con la sistemazione degli arrotondamenti.


L’incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a complessivi 215,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2025-2028, comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021-2024 e ripartiti con le gradualità e le decorrenze indicate nella tabella.








































































































































Liv. Par. Aumento economico Totale
Luglio 2025 Maggio 2026 Ottobre 2026 Maggio 2027 Dicembre 2027 Luglio 2028 Ottobre 2028 Marzo 2029
Q 220 80,73  70,64 70,64  60,55  40,37  50,46  40,37  20,18  433,94
7 201 73,76  64,54 64,54  55,32  36,88  46,10  36,88  18,44  396,46
6 174 63,85  55,87  55,87  47,89  31,93  39,91  31,93  15,96  343,21
5 140 51,36  44,95 44,95  38,53  25,69  32,11  25,69  12,84  276,14
4 128 46,97  41,10 41,10  35,23  23,49  29,36  23,49  11,74  252,48
3 118 43,30  37,89 37,89  32,48  21,65  27,06  21,65  10,83  232,75
2 109 40,00  35,00 35,00  30,00  20,00  25,00  20,00  10,00  215,00
1 100 36,70  32,11 32,11  27,52  18,35  22,94  18,35  9,17  197,25
  125 45,87  40,14 40,14  34,40  22,94  28,67  22,94  11,47  246,57
  115 42,20  36,93 36,93  31,65  21,10  26,38  21,10  10,55  226,84

 

Sostegno ai settori produttivi: riepilogate le nuove misure

 

Riassunte le novità in materia di interventi mirati per affrontare le crisi industriali e rafforzare gli ammortizzatori sociali (INPS, circolare 13 agosto 2025, n. 121).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025, recentemente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025, con riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Inoltre, l’Istituto, nella circolare in commento, ha illustrato anche le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

In particolare, le principali novità sono costituite da:

esonero dei contributi per le aree di crisi industriale. In questo caso le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per tutto il 2025, con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro;
– sostegno ai grandi gruppi industriali. I gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti potranno accedere a un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di riduzione dell’orario fino al 100%. Le risorse stanziate ammontano a 30,7 milioni di euro per il 2025, 31,3 milioni per il 2026 e 32 milioni per il 2027;
– misure per le cessioni aziendali. In tale caso viene previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo sei mesi nel 2025 (il limite di spesa è di 20 milioni di euro) per aziende con prospettive concrete di cessione e riassorbimento occupazionale;
– proroga degli aiuti nel settore della moda. La filiera produttiva della moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, conceria) beneficia di una proroga di 12 settimane per l’integrazione salariale, utilizzabile dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto INPS anche senza difficoltà finanziarie;
– tutele per le emergenze climatiche. Si tratta di una novità importante per i settori edile, lapideo ed estrattivo che prevede l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria per eventi atmosferici estremi (incluse ondate di calore) nel periodo luglio-dicembre 2025, senza conteggio nei limiti massimi di durata.

Come anticipato, anche gli operai agricoli beneficiano di estensioni della Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per intemperie stagionali, con accesso facilitato per lavoratori a tempo determinato e possibilità di riduzione oraria.

Per quel che riguarda le risorse il decreto mobilita, oltre ai fondi già citati, 8,7 milioni di euro annui per il 2025-2026 per le imprese sequestrate o confiscate, 10,5 milioni per la CIGO emergenziale e 22,5 milioni per la CISOA.

 

 

Coppie omogenitoriali femminili: la fruizione del congedo di paternità obbligatorio

 

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (INPS, messaggio 7 agosto 2025, n. 2450).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (Allegato n. 1 al messaggio in commento).

Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico nazionale e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001(Testo unico maternità e paternità).

Di conseguenza, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Pertanto, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS.

La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’Istituto solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’INPS competenza per tali lavoratrici.

Al riguardo, l’INPS rammenta che la fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

In particolare, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare INPS n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025. Pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio. 

 

 

Le tutele 2025 per i lavoratori durante le emergenze climatiche

 

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).

La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n.  148 del 2015).

Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n.  457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. 

In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n.  457/1972).

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.