Credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione

 


Forniti chiarimenti sulla valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007, di cui all’art. 11, co. 8, D.Lgs. n. 252/2005 (Agenzia delle entrate – Risposta 14 aprile 2022, n. 193).

L’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un’anticipazione della posizione individuale maturata.
Il successivo comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato».
La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare, in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, la propria posizione presso il fondo pensione di appartenenza.
In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità (5.164,57 euro) è, inoltre, necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente, con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Questo in quanto il versamento contributivo in parola ha lo scopo di ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione e, poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere imputate pro quota alle diverse componenti, come determinate in sede di erogazione della anticipazione.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro stesso.
La medesima circolare 70/E specifica, altresì, che il credito d’imposta in esame è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche.
Nel caso di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, l’Agenzia conferma che per gli eventuali versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetta il credito d’imposta previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
La locuzione “montanti maturati alla predetta data” riportata nella circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E è da considerarsi, pertanto, un mero refuso.
Fa presente, peraltro, che anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al Rigo CR12, è precisato che “L’aderente deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.”.


 

 

Sostegno agli sfollati ucraini da Cas.Sa. Colf

 

Deliberato il 12 aprile u.s., in seno a Cas.Sa. Colf, il regolamento emergenziale volto a sostenere le lavoratrici e i lavoratori ucraini pesantemente investiti dal conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina.

In conseguenza del conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina e dell’elevato numero di sfollati che stanno giungendo sul territorio italiano, CAS.SA.COLF, ha redatto il presente regolamento al fine di erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti un contributo per il ricongiungimento familiare.
CAS.SA.COLF, rimborsa fino a € 300,00 (trecento/00) una tantum, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, sfollati dall’Ucraina in conseguenza del suddetto conflitto armato.
I rimborsi vengono erogati alle lavoratrici ed i lavoratori richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici.
L’entità dell’importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.
La prestazione decorre dal 24 febbraio 2022 e le richieste possono pervenire a far data dal 1° maggio 2022.
Per la richiesta le lavoratrici ed i lavoratori devono utilizzare l’apposito stampato (Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle lavoratrici e dai lavoratori.


CAS.SA.COLF, al fine di favorire l’accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento vigente, richiede l’avvenuto pagamento dei contributi CAS.SA. COLF dei 2 trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8,00.
Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.
II pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.


Salve eventuali proroghe dei termini, le domande per l’ottenimento delle prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2023, a pena di decadenza.
La prestazione verrà erogata per le spese sostenute a partire dal 24 febbraio 2022.
La presente appendice al regolamento entra in vigore il 12 aprile 2022.

 

Scadenza domande per gli interventi 2021 all’Ente bilaterale Liguria

 

Scade il 30 aprile 2022 la possibilità di inviare, all’EBLIG – Ente bilaterale dell’artigianato Ligure, le domande per il contributo relativo agli interventi realizzati nel 2021

L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria,  ha stanziato circa 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2021. Le imprese e i lavoratori liguri appartengono alle seguenti categorie: Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e Arredo, Meccanica, Moda, Pubblici esercizi, Servizi e Terziario, Trasporti, Logistica e Mobilità e Turismo.
Per quanto riguarda le imprese, saranno erogati contributi:
– fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento occupazione”;
– 700 euro per la “maternità”
in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”.È stata confermata anche una misura di “incentivi a favore delle imprese colpite dal Covid-19”, per le imprese i cui titolari, soci e dipendenti siano risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena e abbiano dovuto sospendere quindi l’attività.
Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna.
Le domande di contributo potranno essere presentate gratuitamente fino al 30 aprile 2022 agli sportelli dell’Ente presso le sedi territoriali di Confartigianato. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a ufficiopaghe@confartigianatoimperia.it

 

Decreto PNRR: prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero

 


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto l’istituzione del Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni saranno approvate con il Decreto attuativo del PNRR (Comunicato 13 aprile 2022).

Con l’istituzione del Portale unico del contrasto al lavoro sommerso saranno accentrati in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.
In particolare, al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso”.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Al Portale potranno accedere gli organi ispettivi che svolgono l’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso.
Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale alla attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.


Il Ministero ha reso noto, inoltre, che sempre nell’ambito del Decreto di attuazione del PNRR sono previste disposizioni per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sarà affidata all’INAIL la promozione di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.

 

Compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia

 


Forniti chiarimenti sui compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva (Agenzia delle entrate – Risposta 12 aprile 2022, n. 189).

Nel caso di specie, l’Associazione Sportiva Dilettantistica, “riconosciuta dal CONI”, affiliata a una Federazione sportiva, eroga compensi “dilettantistici” a una pluralità di soggetti tra cui atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori.
Nell’ambito della candidatura alla gestione del palazzetto dello sport, oggetto di procedura di gara pubblica, l’ASD Istante intende valutare l’impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l’ente appaltante prevede la gestione in capo all’appaltatore.
L’Istante chiede se le figure che esercitano le mansioni descritte possano essere inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i percipienti redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Con riguardo alla qualificazione dei compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Corte di Cassazione nella sentenza n. 41467 del 24 12.21), ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l’altro, che il percipiente non svolga l’attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.
L’Agenzia ritiene pertanto che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.