IVA per impianto agrivoltaico avanzato: mancanza presupposti per il reverse charge

 

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici e sulla possibilità di assoggettamento al reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 16 giugno 2025, n. 156).

Nel caso prospettato, un contribuente intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione e chiede se le operazioni di acquisto e installazione di tali impianti possano beneficiare del reverse charge IVA,  come già applicato per i suoi impianti fotovoltaici integrati in serre.

 

Per “impianto agrivoltaico” si intende “un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.
Per “sistema agrivoltaico avanzato” si intende “un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area”.

 

In merito ai profili IVA, l’Agenzia ricorda che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA prevede il reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

 

La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che il Legislatore ha inteso limitare la disposizione ai “fabbricati“, non alla più ampia categoria dei “beni immobili”. La norma si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, inclusi quelli di nuova costruzione e le loro parti, nonché gli edifici in corso di costruzione (categoria catastale F3) e le “unità in corso di definizione” (categoria catastale F4).
Non rientrano nella nozione di “edificio” e sono quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto “terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.”, a meno che questi non costituiscano un “elemento integrante dell’edificio stesso”.
La circolare 37/E/2015 conferma la necessità di un “nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato)” per l’applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Tale nesso sussiste per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra installati sugli edifici e in aree pertinenziali al fabbricato. Pertanto, “gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati, sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge”.
Al contrario, “l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge”.

 

Il descritto “nesso funzionale con l’edificio” non è rinvenibile in linea di principio per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal contribuente nel caso di specie. Tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e non sono né funzionali né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA.