Superbonus: demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE

 


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 59).

Qualora sia installato un impianto solare fotovoltaico, contestualmente ad un intervento ” trainante” antisismico – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, fermo restando che – rientrando l’intervento antisismico tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Con riferimento, inoltre, agli interventi di efficienza energetica, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ” ristrutturazione edilizia”, il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
La predetta limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Considerato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del Superbonus, gli interventi trainanti e trainati di efficienza energetica, devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’APE convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per tutti gli interventi effettuati su immobili che presentano le caratteristiche sopra richiamate (assenza di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi) indicati nel citato articolo 119, nei limiti e alle condizioni ivi previste, ed è subordinata alla duplice condizione che:
– siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
– che, al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
Al riguardo, sentito l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), l’Agenzia ritiene che, poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici, è necessario, in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.


 

Trasmissione dichiarazioni fiscali: presupposti per ottenere l’abilitazione

 


Se l’attività principale è quella di consulenza aziendale, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” è svolta solo in via secondaria, è possibile ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni qualora l’attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con abitualità. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2022, n. 79)


 


Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: (art. 3, co. 3, DPR n. 322/1998).
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra gli « altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso:
1. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
2. le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
3. le società tra professionisti (s.t.p.);
4. le ” associazioni tra avvocati” e le ” società tra avvocati”;
5. coloro « che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale» (DM 19 aprile 2001).
In ogni caso, il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA.


Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111) – già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale – sembra sia svolta solo in via secondaria.
Tanto premesso, l’istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
Ne deriva che l’istante per l’Amministrazione finanziaria potrà ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “abitualità”.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società non è in possesso di apposita autonoma partita IVA e, conseguentemente, non rientra tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. In mancanza di detti presupposti quest’ultimo non può, dunque, chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

 

Vitalizi ex consiglieri regionali: calcolo base imponibile

 


La quota imponibile dell’assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali deve essere commisurata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno (Agenzia Entrate – risposta 07 febbraio 2022, n. 78).

Trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro-rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.


Nel caso di specie, la normativa regionale esclude dall’ambito di applicazione della stessa “i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo”.


Nel presupposto che gli assegni vitalizi e di reversibilità oggetto di rideterminazione siano benefici maturati sulla base di trattenute operate durante la carica elettiva degli aventi diritto (o, nel caso di reversibilità, dei de cuius), già assoggettate a imposizione fiscale nel predetto periodo, in quanto le medesime non erano considerate oneri deducibili, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba permanere l’applicazione della quota non imponibile dell’importo lordo spettante, secondo il


meccanismo previsto dall’art. 52, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, teso a evitare la doppia imposizione fiscale.


In base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui all’art. 50, co. 1, lett. g) del Tuir, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. La medesima disposizione prevede che tale quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi.


In relazione agli assegni vitalizi erogati dopo la riforma che ne ha determinato l’abolizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine di garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della predetta riforma ed evitare duplicazioni d’imposta, che la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno, ovverosia utilizzando il dato storico relativo all’ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dal cit. art. 52.


Riguardo al caso di specie, la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta.


 

Bonus edilizi: la proroga per la cessione unica

 


Prorogati i termini dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022 e dal 7 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (Agenzia delle Entrate – provvedimento 04 febbraio, n. 37381).

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. Anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione. Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di bilancio 2022), con il provvedimento n. 2022/37381, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In particolare, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.


 

Sospensione dei termini per il settore sportivo: chiarimenti

 


La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in favore del settore sportivo, la sospensione fino al 30 aprile 2022 dei termini dei versamenti tributari e contributivi, nonché degli adempimenti contributivi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale sospensione non si applica a tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo a quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo la previsione del DPCM 24 ottobre 2020. (Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E).

Da Gennaio ad Aprile 2022 è stabilita la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234 del 2021).
Detta sospensione segue ad una serie di altre precedenti che sono state già disposte in favore del settore sportivo, particolarmente colpito dagli effetti economici negativi del Covid-19. In particolare:
– dal 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 (art. 61, co. 5, “Decreto Cura Italia” e art. 127, “Decreto Rilancio”);
– dal 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 36, “Legge di Bilancio 2021”).
In base ai requisiti soggettivi previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi compresa nell’agevolazione solamente una parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Cura Italia”. Infatti, a differenza di quest’ultima, la sospensione della Legge di Bilancio 2022 riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma soltanto quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.


La sospensione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, sotto il profilo oggettivo, riguarda:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Devono ritenersi esclusi dalla sospensione i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, che non costituisce un’imposta sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella sospensione i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie.


Devono ritenersi esclusi, quindi:
– i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
– i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.


Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni. Si tratta, in particolare:
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 per i quali è previsto il versamento, per il 50 per cento, in massimo 24 rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022);
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 per i quali è previsto il versamento mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto Legge di bilancio 2022 (1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo.